da
Ideazione - luglio 1998
IL FEDERALISMO
E I MERIDIONALI
di Pasquale Donvito
"L’economia
di mercato tende al decentramento. Proprio questa convinzione ha ispirato
l’avventura del grande mercato interno, mirante non solo a realizzare
economie di scala, ma anche a liberare le energie dinamiche e la creatività
connesse alle virtù della concorrenza. Oggi il decentramento rispecchia
anche un cambiamento profondo dell’organizzazione delle nostre società,
che dappertutto devono far fronte alla crescente complessità dei fenomeni
economici e sociali nonché del quadro legislativo e regolamentare. Di qui
la crescente importanza del livello locale, livello al quale i vari
elementi dell’azione pubblica si integrano più agevolmente e le reti di
associazione operativa si moltiplicano".
Così
si legge nel libro bianco "Crescita, competitività,
occupazione", documento che ha determinato molte delle innovazioni
introdotte nelle politiche dell’Unione europea. Innovazioni tra le quali
certamente significativa è quella relativa alla crescente importanza
assegnata ai governi regionali e locali. E tanto anche sulla base della
considerazione che un loro più diretto ed immediato ruolo da protagonista
consente una migliore percezione della costruzione europea da parte dei
cittadini, nei confronti dei quali la Regione e l’ente locale
rappresentano il referente politico-amministrativo più vicino.
Parlare
quindi di decentramento o, in modo ancora più incidente, di federalismo,
significa tenere in debito conto questo dato di diritto e di fatto:
l’esaltazione del localismo nell’unità europea che ha condotto di
recente all’istituzione a Bruxelles di un organismo, seppure con compiti
consultivi, il Comitato delle Regioni. Un decentramento, invero, che nella
nostra cultura non dovrebbe essere visto come una novità, atteso che in
più di un caso su questa direttrice l’Italia si è posta
all’avanguardia anche rispetto all’Europa.
L’importanza
delle autonomie locali e del regionalismo, infatti, è consacrata, per
quanto ci riguarda, sin dal 1948, anno di entrata in vigore della Carta
Costituzionale. La consacrazione è contenuta in una norma madre, l’art.
5: "La Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento".
Nel
dibattito sul federalismo che attualmente è in corso vi è chi infatti ha
richiamato in campo questa norma: "L’art. 5 della Costituzione, nel
proclamare l’unità e l’indivisibilità della Repubblica (Stato
comunità) e non dello Stato-persona giuridica e nel riconoscere e
promuovere le autonomie locali, implica di per sé una forma di Stato
complesso (Stato federale) in cui interagiscono ordinamenti giuridici
diversi (Stato e autonomie locali) subordinati ad un ordinamento giuridico
complessivo che rappresenta la Comunità nazionale (Repubblica) ed alla
quale spetta, in base a quanto previsto dall’art. 1 della Costituzione,
la sovranità".
Il
titolo V, poi, specificamente dedicato a Regioni, Province e Comuni,
all’art. 115 riconosce alle Regioni la dignità di "enti autonomi
con propri poteri e funzioni"; all’art. 117 la competenza
legislativa in determinate materie; all’art. 119 l’autonomia
finanziaria, la possibilità di imporre tributi propri e la possibilità
di disporre di un proprio demanio e patrimonio. L’art. 118 stabilisce
che alle Regioni spettano le funzioni amministrative per le materie su cui
le stesse hanno potestà legislativa ed elencate nell’art. 117 e
richiama quelle funzioni che invece hanno un interesse esclusivamente
"locale" e quindi attribuite alle Province, ai Comuni o ad altri
enti locali.
La
stessa norma affronta il tema della delega - argomento di notevole
rilevanza nell’ambito della corretta applicazione del principio del
decentramento - immaginando un ordinamento che vede lo Stato delegare
talune sue funzioni amministrative alle Regioni e queste ultime esercitare
"normalmente" le proprie attraverso la delega agli enti locali o
avvalendosi dei loro uffici. Invero, l’art. 118, secondo comma - che
avrebbe dovuto rappresentare sin dal 1972, anno dei decreti delegati di
trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni, il volano del
decentramento - è rimasto, in particolare per le regioni del Mezzogiorno,
l’occasione perduta per dare visibilità costante ad un’Italia delle
autonomie. Questo pericolo viene oggi scongiurato nei decreti attuativi
della legge Bassanini, dove si prevede espressamente il potere sostitutivo
dello Stato a fronte di una possibile inerzia nell’azionare la delega
agli enti locali da parte delle Regioni.
Insomma,
l’architrave costituito dalle norme costituzionali è di per sé
sufficiente a dichiarare il nostro Paese un Paese delle autonomie e del
decentramento. Su queste fondamenta programmatiche, infatti, si sono poi
via via innestate norme ordinarie e programmi di intervento che della
Carta Costituzionale hanno rappresentato la prosecuzione dispositiva. Si
può così subito dire che se questo è un Paese ancora ricco di
centralismo, le responsabilità non possono essere imputate al Parlamento.
Rispetto
infatti ad un federalismo ben disegnato, la sua mancata attivazione è
dipesa da una sorta di nolontà di darvi contenuto. Questa omissione ha
poi portato all’accumulo di un grave ritardo nell’adeguamento
organizzativo, procedurale e metodologico che oggi è l’elemento
perverso da superare per conformarsi alle impostazioni cui l’Europa
chiama.
Il
decentramento allora vive nelle norme, vive ed è vissuto anche - in molti
casi - nelle procedure fissate per l’intervento pubblico a sostegno
dello sviluppo, in particolare del Mezzogiorno. Se a quella esistenza si
fosse data attuazione, oggi l’Italia sarebbe esemplare su questo
versante e persino le voci che invocano la necessità di divisione del
Paese non avrebbero avuto alcuna ragione di levarsi. Vale anche qui quanto
sono solito affermare: le norme nel nostro ordinamento esistono, quella
che è mancata è la loro applicazione.
Ed
in questa cornice sono tenuto a riferire che esistono norme - oggi
dimenticate, auspico non sconosciute - di grande valore espressivo e di
robusto contenuto solutivo che più di trent’anni fa indicavano i
percorsi necessari da seguire per fare dell’Italia un Paese moderno in
quanto operante sulla base di una distribuzione di funzioni e di poteri
tra i diversi livelli territoriali. Norme che, se attuate, avrebbero
costituito la linfa di quel processo di continua trasformazione utile per
essere sempre al passo con le nuove esigenze delle comunità amministrate,
soprattutto di quelle che vivono in un Sud sempre al centro di una
questione meridionale.
Erano
norme concepite in anni in cui i mutamenti economici, quelli sociali,
quelli finanziari non erano così repentini come oggi, sì da poter
disporre dei tempi fisiologici per dotarsi di un adeguato assetto
istituzionale ed organizzativo. Norme ispirate da una non comune saggezza,
che guardavano lontano, proiettate verso il futuro.
E
così ancor oggi - nonostante la legislazione Bassanini - si dibatte sui
percorsi effettivamente produttivi per la riforma della pubblica
amministrazione. Una riforma strategica ed essenziale per "assicurare
all’apparato amministrativo la capacità di intervenire nel processo
economico con maggiore rapidità, agilità ed efficacia". Questi
concetti si ritrovano espressi con decisione in una lontana ma a me sempre
presente legge del 1967, la n. 685, con la quale si approvava il Programma
economico nazionale per il quinquennio 1966-70. Trent’anni fa, allora,
nell’ambito di un Programma di sviluppo che interessava particolarmente
il Mezzogiorno, si prescrivevano, tra l’altro, come funzionali alla sua
realizzazione: l’ammodernamento della struttura degli organi
amministrativi; la razionalizzazione e semplificazione delle procedure
amministrative; il massimo rendimento dell’apparato burocratico;
l’aggiornamento e la semplificazione delle leggi.
La
specificazione di questi singoli accapo risulta ancora più significativa.
A proposito della struttura degli organi amministrativi, il Programma
indicava con chiarezza, tra l’altro, che era necessario
"predisporre la riorganizzazione dei singoli servizi dei ministeri
con la realizzazione di un maggior decentramento sia gerarchico che
autarchico. Il decentramento autarchico, in attuazione del primo comma
dell’art. 118 della Costituzione, senza incidere sulle competenze
proprie della Regione, dovrà conferire alle Province, ai Comuni ed agli
enti locali più ampie funzioni amministrative nelle materie di interesse
locale". In ordine alla razionalizzazione dei servizi,
particolarmente significativi i passaggi che richiamano la necessità di
predisporre una nuova legislazione sulla Contabilità generale dello Stato
"in particolare su quelle parti che incidono sulla speditezza
dell’azione amministrativa"; l’esigenza di "semplificare la
normativa dei rapporti contrattuali tra Stato e privato"; la
semplificazione delle procedure amministrative.
Sul
tema, che ci interessa, del decentramento, questa stessa legge del 1967 -
non erano nate le Regioni - evidenzia che attraverso l’attuazione
dell’ordinamento regionale avrebbero potuto trovare adeguata
collocazione, nell’ambito delle grandi scelte compiute a livello
nazionale, conformemente alle competenze stabilite nella Costituzione, i
bisogni e le aspirazioni locali, sia per quanto ne riguarda il
soddisfacimento, sia per quanto attiene all’equilibrata distribuzione
degli interventi a sostegno dello sviluppo.
Si
pensi che queste affermazioni si ritrovano in documenti comunitari sulla
rilevante questione della sussidiarietà e costituiscono così la palese
dimostrazione che, sul piano della formazione delle leggi in materia di
decentramento, l’Italia ha da sempre precorso i tempi.
Per
trovare una legislazione importante sul versante del decentramento bisogna
passare dal 1967 al 1977, superando l’istituzione delle Regioni ed i
conflitti di competenza tra le Regioni stesse e l’apparato dello Stato,
pervicace nel mantenere la forza del centralismo e quindi indisponibile
nel riconoscere ai nuovi enti l’autonomia loro riconosciuta dalla
Costituzione; tanto che in più occasioni interveniva la Corte
Costituzionale per ristabilire i limiti di legittimità. Conflitti che
hanno contribuito non poco all’appesantimento dell’apparato pubblico e
che hanno inciso altrettanto pesantemente sulle neonate Regioni. Conflitti
che hanno ostacolato così il processo di formazione di amministrazioni
venute alla luce soprattutto per svolgere un ruolo di sostegno al
progresso economico attraverso un’organizzazione ed un assetto
procedurale coerente rispetto alla rappresentazione di quello che oggi
viene da più parti invocato come un modello ideale di sviluppo "dal
basso". Conflitti che hanno condotto nel tempo le Regioni, con gravi
danni per quelle del Mezzogiorno, ad appiattirsi su un modello
ministeriale di tipo verticale del tutto inadatto a quel ruolo di
sostegno, e ad arroccarsi, a loro volta, su posizioni neo-centralistiche
che hanno bloccato il processo di delega di funzioni amministrative agli
enti locali che la Costituzione con l’art. 118, secondo comma, sanciva
come "normale".
Come
è stato da altri giustamente osservato, "la macchina regionale ha
stentato a dimostrarsi una realtà nuova proprio perché tutta calata
all’interno del vecchio Stato". Emblematica delle distorsioni che
hanno viziato nascita e crescita delle Regioni è l’impropria
applicazione di quanto previsto dall’art. 119 della Costituzione.
All’autonomia finanziaria, che è alla base della programmazione, grazie
alla determinazione delle risorse necessarie per gli interventi di
sviluppo sul territorio si è quasi integralmente sostituito un sistema di
finanza derivata che ha letteralmente ingabbiato ogni attività in quel
senso delle Regioni, radicando una vera e propria incapacità di lavorare
per programmi. Per di più va osservato che in un tale regime di finanza
derivata non vi è stato neppure un idoneo coinvolgimento delle Regioni
nella determinazione dell’indirizzo e delle scelte politiche generali,
sicché le stesse sono nel tempo diventate enti erogatori di spesa che
hanno gestito l’ordinario e il quotidiano, largamente e prevalentemente
condizionati dalla permanenza del vecchio Stato.
Nel
1975, sull’esperienza così maturatasi, il Parlamento, ancora una volta
puntuale legislatore, approva la legge n. 382, normativa quadro per
realizzare con il successivo Dpr 616 del 1977 una disciplina analitica di
competenze e funzioni delle Regioni e degli enti locali, potendo contare
sull’alta consulenza del professor Massimo Severo Giannini.
Il
capolavoro del professor Giannini, sul fronte che ci interessa, è
sicuramente l’art. 11 del Dpr 616. Giannini è l’architetto di quel
procedimento di partecipazione attiva e responsabile di Stato, Regioni,
Province, Comuni e Comunità montane alle scelte di programmazione. Un
processo di programmazione "scalare" che postula apparati
organizzativi, metodi e procedure omogenei, coerenti rispetto alla
realizzazione efficace del disegno. E Giannini rafforza la sua costruzione
quando sul finire degli anni ’70, da ministro per la Funzione pubblica,
presenta al Senato, che lo approva, il Rapporto Giannini. Un documento
storico, sempre attuale, nel corpo del quale viene fatta l’anatomia
dell’organizzazione della macchina pubblica, vengono indicati i percorsi
di riforma e prospettati i mezzi di intervento; tutto per rendere questa
organizzazione idonea a reggere le azioni per lo sviluppo ed a sostenere
quindi il peso di un’azione determinante per lo sviluppo del
Mezzogiorno. Si è detto, giustamente, che il Rapporto Giannini ha avuto
un grande merito storico-culturale-politico: quello di aver posto con la
chiarezza propria di chi ne è stato ideatore l’esigenza di affrontare,
per una riforma seria e fondata della pubblica amministrazione, non
soltanto i problemi di carattere normativo ed istituzionale, ma anche
quelli di carattere operativo ed organizzativo, ed ha sottolineato in
particolare il peso che un’attenta valutazione dell’efficienza e
dell’organizzazione del lavoro può avere nel concorrere a risolvere i
mali di una pubblica amministrazione che voglia essere servente dello
sviluppo. Occorre raccordare questa valutazione con una riflessione di
chiusura del Rapporto che assegna allo Stato, nelle sue articolazioni -
richiamando l’art. 5 della Costituzione -, la fisionomia di un apparato
di servizio per i cittadini e non invece quella di una realtà a sé
stante, quella di "un amico sicuro ed autorevole" e non di
"creatura ambigua, irragionevole, lontana". Una situazione che
il Rapporto definiva in quel momento essere ancora "gravissima ma non
irreversibile", lungimirante profezia di possibili manifestazioni di
insofferenza nel caso in cui non si fosse attivato il necessario processo
di riforma e adeguamento di un apparato pubblico che fosse idoneo
strumento per avvicinare il cittadino al governo pubblico dell’economia.
E
che il decentramento fosse un sostegno dello sviluppo nel Sud il
legislatore lo conferma nel Nuovo intervento straordinario nel
Mezzogiorno. La legge 64 del 1986 assegnava alle Regioni centralità nella
programmazione degli interventi sul territorio, in collegamento con gli
enti locali per un verso e con lo Stato per l’altro. Stato che, avendo
il compito di elaborare a monte il Programma triennale, approvava i
progetti di sviluppo contenuti nei piani annuali. Il disegno, insomma,
dell’art. 11 del Dpr 616 veniva riprodotto. La legge 64, inoltre,
rappresentava altro primato nazionale rispetto alla normativa comunitaria
perché introduceva, insieme alla centralità delle Regioni, il principio
dell’operatività per programmi e non per progetti, principio che sarà
il nucleo della riforma dei fondi strutturali nel 1988.
Un
principio, ancora, che la Comunità europea iniziava a praticare, nel
1986, con i Programmi integrati mediterranei, i meglio conosciuti Pim.
Questo nostro primato subì, com’è noto, un processo di mortalità
infantile: la legge 64 ebbe breve vita. Ed a tale proposito ancora
giustamente si disse: "A fallire non è stato l’intervento
straordinario. A fallire è stata la classe dirigente italiana".
E
l’essere l’area meridionale d’Italia ancora oggi area depressa ha
fatto anche affermare che il problema "poteva essere risolto non con
reiterati interventi a pioggia ma con la sostanziale attribuzione
dell’autonomia politica costituzionalmente garantita agli enti
territoriali minori, i quali possono essere i principali artefici di
qualsiasi forma di autosviluppo della propria area in quanto soli in grado
di individuare specificatamente ed immediatamente le esigenze della
propria comunità".
A
distanza di anni, nel 1990, il legislatore si ripete. Dopo una gestazione
difficilissima per la sostituzione nell’ordinamento del più che vetusto
T.U. 383 del 1934, il Parlamento approva la legge 142 di Riforma delle
autonomie locali. L’art. 3 riprende il disegno organizzativo della
programmazione scalare e fa uscire da una sorta di limbo chiaroscurale gli
enti locali che si presentano finalmente titolari istituzionali dello
sviluppo dal basso. È ancora la sublimazione di Giannini che nel suo
Rapporto affermava che "se i Comuni non funzionano non funziona lo
Stato". Importante è anche, a questo proposito, una considerazione
che provenne dalla parte politica che, valutando il Rapporto, a quattro
anni dalla sua approvazione in Senato, riferendosi a quello che Giannini
aveva definito il "torso regionale" per indicare le
neo-istituite Regioni, commentava: "sia testa che piedi non sono
sostanzialmente cambiati a sufficienza" e riteneva possibile "il
rischio dell’atrofizzazione del torso riformato".
Un
rischio reale se lo stesso Giannini ha poi definito le Regioni
"gigantografie del Comune". In sintonia con quanto ho prima
affermato, altri hanno anche sottolineato che le Regioni, nel tempo, hanno
assunto una fisionomia che le rende "enti di decongestione
amministrativa, prive di qualsiasi autonomia politica in quanto
sistematicamente esautorate di gran parte dei poteri loro garantiti
costituzionalmente".
Dal
1990 si susseguono provvedimenti legislativi finalizzati al miglioramento
di un’organizzazione pubblica in collegamento con il processo di
decentramento. Basti citare il D.Lgs. 29 del 1993, che, recando norme in
materia di razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e di revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
si preoccupa in particolare di definire i confini tra attribuzioni di
indirizzo e controllo e di amministrazione. Si intravedono in queste
disposizioni le direttrici della normativa Bassanini: la legge-delega n.
59 del 1997 per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa; la legge n. 127 del 1997 con la quale si
introducono misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Ancora
norme che hanno un obiettivo univoco: coniugare il decentramento con la
riforma degli apparati. Una riforma che è coadiuvante rispetto a quella
stabilità organizzativo-istituzionale, elemento necessario di credibilità
sul fronte europeo, come si evince dalle conclusioni del vertice di
Amsterdam con riguardo alla stabilità economico-finanziaria.
Ancora
norme che caricano sulle amministrazioni regionali, provinciali e comunali
funzioni e compiti sempre più impegnativi, primo tra tutti quello di
essere la postazione di riferimento sul territorio delle istanze di
crescita economica e delle speranze di occupazione. La legislazione che ha
disciplinato la contrattazione programmata - la legge 662/96 e la
collegata delibera Cipe del 21 marzo 1997 - aziona la concertazione tra
istituzioni, privati e forze sociali. In particolare, con i patti
territoriali vengono impegnati i Comuni, protagonisti di una difficile
opera di coordinamento di soggetti ed esigenze differenziate al fine di
produrre progetti di sviluppo dell’area di loro competenza. I risultati
di questo istituto, che è sulla carta e nelle intenzioni di grande
valenza, fanno però verificare ancora una volta come la sola emanazione
di nuove disposizioni non sia sufficiente a produrre gli effetti
concepiti.
Ed
anche per questo Giannini insegna. Giannini, infatti, coordinò, agli
inizi degli anni ’80, una speciale Commissione di esperti, presieduta
dal professor Barrettoni Arleri, che produsse un pregevole studio sulla
fattibilità delle leggi che, tra l’altro, metteva in luce come
l’emanazione di una legge dovesse essere preceduta da un’analisi atta
a verificarne la relativa applicabilità. Tanto in altre parole significa
che è inutile e dannoso legiferare se prima non si sono valutati gli
effetti che la norma produrrà non solo nei confronti dei destinatari ma
anche nei confronti degli apparati che dovranno applicarla.
È
in questa cornice che va sistemato il quadro che vede, sia sul fronte
nazionale che su quello europeo, la spinta verso l’esaltazione del
governo decentrato. Sicché torna con forza l’esigenza e la convinzione
che l’intero complesso normativo finora descritto, che nel tempo ha
acquisito caratteristiche di sempre maggior dettaglio, non è utile, da
solo, a far decollare un reale progetto di decentramento.
Perché,
finalmente, il decentramento diventi una realtà, perché sia un fenomeno
positivo per lo sviluppo dal basso, gli apparati istituzionali locali e
regionali devono sottoporsi ad un definitivo processo di modernizzazione
complessiva. Oggi occorre, per di più, essere veloci per recuperare i
ritardi accumulati ed essere pronti ad affrontare difficoltà certamente
maggiori rispetto a quelle che si sarebbero poste se tale processo di
adeguamento fosse stato costante e progressivo nel tempo.
Ed
occorre che l’elemento umano sia pronto, deciso e motivato.
In
un ente locale soggetto di sviluppo tutte le risorse umane devono averne
consapevolezza, dando al proprio impegno un significato diverso. Non è
infatti sufficiente che all’interno dell’ente esista l’ufficio, con
relativa targa, per la programmazione o per le politiche comunitarie. È
l’intera organizzazione in tutte le sue responsabilità che deve
motivare in modo nuovo la propria attività. Devono diventare fisiologici
e non eccezionali i "momenti di coordinamento trasversali,
orizzontali" perché "una diversa efficacia e quindi una reale
produttività si ha quando l’orientamento delle persone, gli strumenti e
il modo di operare cambiano e si orientano non più alla prestazione ma al
risultato".
In
assenza di tutto ciò, è arduo ritenere di inserirsi nei processi di
coesione economica che incentivano lo sviluppo e creano occupazione.
Questo evento si realizza solo se vi è vero riscontro della progettualità
che proviene dal basso. Senza questo cambiamento sarà il Mezzogiorno che
rischia, se non mette in campo capacità che fanno del decentramento
un’opportunità e non un mezzo di separazione.
Se,
infatti, federalismo significa semplificazione, velocizzazione, maggiore
cura degli interessi di un territorio; se federalismo significa possibilità
di impegno e gestione diretta di masse finanziarie in funzione di esigenze
rilevate e riconosciute meritevoli di soddisfacimento; se federalismo
significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, degli operatori
economici, rendendo agevoli i loro rapporti con l’apparato pubblico; se
federalismo significa dare concreto significato ad un’autonomia
"ordinata", così come disegnata nelle norme costituzionali,
allora il federalismo deve anche essere un abito mentale, un convincimento
profondo, un atteggiamento dinamico. Niente di passivo, allora. È un
monito che va rivolto alla pubblica amministrazione e alla società
meridionale. Una società che si porta dietro il retaggio della tradizione
di tipo "monarchico". Un Meridione per secoli "regno"
e quindi abituato a forme di governo verticistico, in contrapposizione
alla cultura dei Comuni, che già in tempi lontani contraddistingueva le
aree del Nord del Paese.
La
storia - e Federico II ne rappresenta l’emblema - ricorda che
feudalismo, burocraticismo, assolutismo erano alla base della prosperità
del regno. La voglia di autonomia delle città, nel Mezzogiorno, trovava
immediata risposta nell’incorporazione delle stesse nel regno normanno e
nella loro soggezione ad un sistema diffuso di funzionari locali che
rispondevano direttamente al monarca. La vita economica e sociale era
regolata dall’alto, secondo i dettami di un sistema centralistico e
verticalistico. Questo accadeva mentre nell’Italia settentrionale si
cominciavano a manifestare forme di governo locale autonomo, con la
nascita dei Comuni, talché le successive alterne vicende storiche non
sono mai riuscite a soffocare quella cultura, mantenendosi così vive le
espressioni di impegno civile e di senso di responsabilità dei cittadini.
Al contrario, nel Mezzogiorno, il sistema verticistico continuò ad
imperare anche sotto i Borboni, impedendo lo sviluppo di quei "legami
di solidarietà orizzontale" che nel tempo si sono trasformati nel
non essere il più delle volte consapevoli della propria identità locale:
fatto diverso dal campanilismo o dall’attaccamento alla propria terra.
Quella consapevolezza è indispensabile per avere comportamenti attivi che
rispecchino un’altrettanto convinta volontà di partecipazione.
Sicché
se nel Nord i cittadini e gli operatori - pubblici e privati - si sentono
tutti parte attiva dello sviluppo - inteso anche nel senso più ampio di
"qualità della vita" -, nel Mezzogiorno cittadini ed operatori
si sentono nella maggior parte dei casi "comparse" in una
rappresentazione in cui altri giocano il ruolo di protagonisti. Questo non
significa che non si registrino significativi tentativi - ed anche qualche
successo - di cambiamento.
Il
più delle volte, invero, si tratta di un cambiamento imposto, magari
favorito da una delle nuove forme di intervento pubblico, senza che vi
siano scelte consapevoli. Non può quindi che prendersi atto - da
meridionale, con tanta amarezza - che "il Sud ha bisogno di società
civile", che "colmare il gap infrastrutturale o produttivo è
certamente condizione necessaria per innescare uno sviluppo economico e
sociale sostenuto e duraturo, ma non può essere condizione sufficiente se
non viene accompagnata, anche finanziariamente, da un parallelo impegno
nella produzione di quei beni relazionali che sono così importanti per
una forte società civile. D’altra parte, solo attraverso lo sviluppo
virtuoso di reti di credibilità, fiducia e cooperazione gli investimenti
infrastrutturali e produttivi potranno esplicare appieno tutte le loro
esternalità positive".
Mi
viene in mente, a questo proposito, la questione dell’attrazione degli
investimenti. Progetto di grande attualità sul quale molto si sta
dibattendo e decidendo, e per favorire il quale il governo sta
concertando, per parte sua, federalismo ed incentivi per le imprese,
attivando, tra l’altro, sportelli unici "antiburocrazia" nei
Comuni e procedure semplificate per favorire nuovi insediamenti
produttivi. Anche in questo caso, per quanto attiene il Mezzogiorno, se è
vero che gli investimenti di imprese provenienti da altre parti del Paese
o dall’estero non potranno che rappresentare un elemento positivo perché
senz’altro contribuiranno a creare occupazione, deve contestualmente
esservi quel tipo di coinvolgimento partecipativo che faccia sentire alla
comunità il peso dell’impegno e l’importanza del ruolo svolto dagli
attori locali. Occorre eliminare il rischio che il fenomeno venga vissuto
come estraneo e proveniente dall’alto.
In
questo senso, chi parla della necessità di sviluppare "reti di
credibilità, fiducia e cooperazione" è nel giusto. Ben vengano
quindi tutte quelle ipotesi operative che vedono la costruzione di tavoli
comuni su temi di interesse altrettanto comune. Ben venga il superamento
delle barriere di competenza. Ben vengano amministrazioni locali aperte
che svolgano quello che è il loro ruolo naturale: rappresentare e
difendere gli interessi del proprio territorio e dei propri cittadini, che
non sono più una parte d’Italia ma una parte d’Europa. Un’Europa
che oggi è "Europa delle regioni". Un’Europa impegnata, per
parte sua, in azioni di sostegno, di promozione e di salvaguardia di
lingue e culture regionali o minoritarie nella convinzione che esse
rappresentano "un mosaico estremamente ricco ed eterogeneo che va
rispettato e preservato", costituendo una testimonianza della
ricchezza del patrimonio culturale europeo.
Ausiliare
in tutto questo potrà diventare, nel corpo delle future riforme
istituzionali, il Senato delle Regioni, soggetto di rappresentanza delle
autonomie locali e dei territori. Una sede di stimolo e di controllo nel
cui ambito le istanze reali del Mezzogiorno, per quanto ci riguarda,
potranno trovare risposta. Potrà trovarsi risposta, per esempio,
sull’effetto occupazionale generato da risorse per 24mila miliardi
assegnate a gruppi industriali con i contratti di programma e potrà anche
trovare impulso, per la sua auspicabile ricomposizione, il Comitato delle
Regioni meridionali che è tornato ad aleggiare a Napoli in sede di
costituzione dell’Osservatorio sul Mezzogiorno. Ed a questo
Osservatorio, sicuramente mezzo utile per i nostri fini, assegnerei un
mandato: organizzare, in uno con dati econometrici, in uno con la relativa
elaborazione, in uno con approfondimenti e orientamenti critici e
costruttivi, una banca-dati di valori professionali.
L’impresa
Mezzogiorno che vivrà nel federalismo avrà bisogno, come non mai, di
essere guidata da valori, cioè da persone che devono possedere le
seguenti caratteristiche:
1)
essere profondamente votate alla causa;
2)
essere pronte a dare il meglio di sé e sempre;
3)
sentire le organizzazioni come proprie e sentirsi profondamente
responsabili;
4)
saper assumersi il rischio e prendere iniziative in ogni momento.
Serve
questo, in conclusione, per contribuire alla necessaria, progressiva e
costante opera di riqualificazione politico-burocratica e di
valorizzazione delle autonomie locali, che eviti il pericolo di "un
federalismo all’italiana" che subentri ad un "ambiguo
regionalismo".
Se
si condivide che "lo Stato regionale, al pari di quello federale,
altro non è che una species dell’ampio genus Stato unitario
decentrato", è legittimo chiedersi se il federalismo potrà riuscire
dove il regionalismo ha fallito. Un interrogativo che avrebbe altrettanto
legittime radici se si conviene che "il fallimento del regionalismo
è da imputare alla sua mancata attuazione".
Per
quanto attiene il nostro Mezzogiorno, infine, non vorrei fosse buon
profeta chi paventa ancora che "il federalismo oggi per le aree
depresse del territorio nazionale sarebbe come una Ferrari nelle mani di
un bambino".
Pasquale
Donvito
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