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              Federalismo: ecco i punti della riformadi Elisabetta Di Virgilio
 
 Si è avvicinato il giorno del referendum confermativo sulla legge 
              di riforma costituzionale in materia federale approvato dalle 
              Camere a ridosso della fine della scorsa legislatura. Alla vigilia 
              del 7 ottobre, tutto ciò che si sa di questa legge - che, vale la 
              pena ricordarlo, riforma l’art. 117 della Costituzione - è che ci 
              chiamerà, dopo neanche quattro mesi, nuovamente alle urne per 
              esprimere il nostro assenso o dissenso. La pronuncia popolare, 
              tramite referendum confermativo su una legge di riforma 
              costituzionale, ha valore vincolante ma non richiede una 
              maggioranza assoluta dei votanti né il raggiungimento di un quorum 
              per la validità. Vincerà chi ottiene più voti validi. Inutile, 
              dunque, l’appello all’astensionismo. Ma, secondo la lettera 
              dell'articolo 138, la legge sottoposta a referendum non è 
              promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
 
 La riforma, criticata duramente dal centrodestra per la 
              limitatezza dei contenuti, è solo un primo e insufficiente passo 
              sulla strada della costituzione dello stato federale. La ratio 
              della legge di riforma dev’essere individuata nel principio di 
              inversione del criterio di ripartizione delle competenze. Mentre 
              l’art. 117 lasciava alle regioni una serie di competenze 
              legislative residuali, espressamente specificate dal dettato 
              costituzionale, la legge di riforma conferisce una competenza 
              legislativa piena alle regioni in tutte le materie non 
              espressamente riservate allo stato. Nella nuova legge gli “unici” 
              ambiti di competenza statale rimangono "politica estera, difesa e 
              forze armate, moneta e tutela del risparmio e mercati finanziari, 
              tutela della concorrenza, perequazione delle risorse finanziarie, 
              giurisdizione, referendum statali, ordine pubblico, sicurezza 
              federale”. Le regioni godranno di maggiori poteri in tema di 
              ambiente, istruzione e giudici di pace.
 
 Inoltre, la legge prevede una differenziazione negli ambiti di 
              autonomia riconosciuti a ciascuna regione e la soppressione di 
              molti istituti di impronta centralista ancora presenti nella carta 
              costituzionale; l’istituzione in ogni regione del Consiglio delle 
              autonomie locali, quale organo di consultazione tra regioni ed 
              enti locali. Entra a far parte delle materie regolate 
              costituzionalmente anche la promozione della "parità d'accesso tra 
              donne e uomini alle cariche elettive". Il punto di maggior 
              interesse dell’intero impianto legislativo va rintracciato nella 
              limitata autonomia finanziaria prevista. In base alla nuova 
              legge, ogni regione si sostiene con proprie risorse. I comuni, le 
              province, le città metropolitane e le regioni godranno di 
              "autonomia finanziaria di entrata e di spesa", anche se la 
              maggiore autonomia fiscale regionale non dovrà portare, in ogni 
              caso, a tagli delle entrate statali. La legge prevede poi la 
              "promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà 
              sociale" e "risorse aggiuntive per attuare gli obiettivi 
              previsti", oltre ad un "fondo perequativo" per i territori più 
              poveri. Una norma transitoria, inoltre, stabilisce che "i 
              regolamenti della Camera e del Senato possano prevedere la 
              partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle province 
              autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le 
              questioni regionali".
 
 28 settembre 2001
 
 lisadivirgilio@hotmail.com
 
              
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