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				Addio Co.co.co, al via i lavoratori a progettointervista a Gabriele Fava di Stefano 
				Caliciuri
 
 L’entrata in vigore del decreto legislativo 276/03, più 
				comunemente conosciuto come “legge Biagi”, stravolgerà 
				radicalmente l’attuale concezione del mondo del lavoro. La nuova 
				normativa si propone di snellire l’intero processo burocratico 
				della forza lavoro aziendale, nonché di garantire alle imprese 
				una maggiore flessibilità nelle assunzioni. Tra le novità di 
				maggior rilievo si nota la definitiva scomparsa delle 
				collaborazioni coordinate e continuative, che saranno 
				formalmente sostituite dai lavori a progetto. E’ l’avvocato 
				Gabriele Fava, esperto di diritto del lavoro e consulente di 
				Jobpilot, ad analizzare nel dettaglio l’epocale novità.
 
 Avvocato Fava, il mondo del lavoro del 
				paese si trova quindi ad un importante punto di svolta. E con 
				esso anche la definitiva scomparsa dei Co.co.co.
 
 Certo. L'esperienza delle collaborazioni coordinate e 
				continuative è giunta al termine e viene sostituita dal lavoro a 
				progetto: lo prevede la recente riforma del mercato del lavoro. 
				La vera novità introdotta con la nuova fattispecie contrattuale 
				riguarda la necessaria riconducibilità del rapporto di lavoro ad 
				uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di 
				esso, che dovranno essere analiticamente indicati nel contratto 
				di collaborazione. Il committente dovrà determinare, e indicare 
				con precisione nel contratto, uno o più progetti specifici, 
				programmi di lavoro o fasi di esso per la realizzazione dei 
				quali ha deciso di avvalersi del collaboratore che, per quel che 
				lo riguarda, gestirà autonomamente in funzione del risultato 
				quanto determinato dal committente e indipendentemente dal tempo 
				impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
 
 Le collaborazioni a progetto presentano 
				dei limiti oppure tutti i lavoratori vi possono rientrare?
 
 Non tutte le attività possono essere ricondotte nello schema del 
				lavoro a progetto; restano, infatti, escluse da tale tipologia 
				contrattuale le prestazioni occasionali, quelle intellettuali 
				per l'esercizio delle quali occorre l'iscrizione in appositi 
				albi, le collaborazioni rese in favore di associazioni e società 
				sportive dilettantistiche, i componenti degli organi di 
				amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a 
				collegi e commissioni. Da ultimo, non possono ricorrere alle 
				collaborazioni a progetto coloro che percepiscono la pensione di 
				vecchiaia.
 
 Ad oggi, sono migliaia le collaborazioni 
				coordinate e continuative. Con la riforma del lavoro, cosa 
				succederà a tutte quelle che non potranno essere convertite in 
				progetti lavoro?
 
 Possono essere mantenute sino alla loro naturale scadenza e, in 
				ogni caso, per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore 
				del decreto attuativo. E' fatta salva, comunque, la possibilità 
				di concordare termini diversi, anche superiori l'anno: in tali 
				casi, però, la legittimità dell'accordo è subordinata 
				all'intervento delle organizzazioni sindacali comparativamente 
				più rappresentative sul piano nazionale.
 
 Dal punto di vista legale e formale, le 
				parti in causa come dovranno redigere i nuovi?
 
 Quanto alla forma del contratto, questa deve essere scritta, ad 
				substantiam. In altre parole, non sarà possibile provare 
				l'esistenza del contratto attraverso la testimonianza orale, 
				salvo il caso in cui il contraente che intenda darne la prova 
				abbia perduto, senza sua colpa, il documento, così come previsto 
				dall'art. 2725 del codice civile. Inoltre, il contratto dovrà 
				contenere esplicitamente, ad probationem, i seguenti elementi: 
				l'indicazione della durata, determinata o determinabile, della 
				prestazione di lavoro; l'indicazione del progetto o programma di 
				lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto 
				caratterizzante; il corrispettivo ed i criteri per la sua 
				determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la 
				disciplina dei rimborsi spese; le forme di coordinamento del 
				lavoratore a progetto al committente sull'esecuzione, anche 
				temporale, della prestazione lavorativa che, in ogni caso, non 
				possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nell'esecuzione 
				dell'obbligazione lavorativa; le eventuali misure per la tutela 
				della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto. 
				Novità importante è che la durata della prestazione di lavoro 
				non deve essere specificamente determinata nel contratto, 
				essendo sufficiente la sua "determinabilità" tramite il progetto 
				o il programma di lavoro o fase di esso indicati nel contratto.
 
 Per quanto riguarda invece la 
				retribuzione, esistono dei tariffari precisi da applicare?
 
 No, ma la legge di riforma prevede che deve essere proporzionato 
				alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto 
				dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di 
				lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Al 
				riguardo, preoccupazione del legislatore è stata quella di 
				reprimere e scongiurare fenomeni elusivi della disciplina di 
				legge: infatti, qualora si cercasse di simulare rapporti di 
				collaborazione a progetto attraverso la costituzione di rapporti 
				di associazione in partecipazione resi senza un'effettiva 
				partecipazione, il lavoratore avrà diritto ai trattamenti 
				economici, retributivi e normativi stabiliti dalla legge e dai 
				contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella 
				posizione corrispondente del medesimo settore di attività.
 
 Il collaboratore a progetto deve garantire 
				l’esclusività di rapporto lavorativo oppure è possibile cumulare 
				diversi contratti?
 
 Il collaboratore può svolgere la propria attività in favore di 
				più committenti, salvo che tale attività non sia realizzata in 
				un regime di concorrenza tra gli stessi committenti (a tal fine, 
				però, è stato fatto divieto per il collaboratore di diffondere 
				notizie o apprezzamenti attinenti i programmi e l'organizzazione 
				dei committenti, nonché di compiere, in qualsiasi modo, atti 
				pregiudizievoli alle attività di questi ultimi). Inoltre, il 
				lavoratore a progetto ha il diritto di essere riconosciuto 
				autore dell'eventuale invenzione realizzata nello svolgimento 
				del rapporto, nel rispetto delle leggi speciali in materia.
 
 16 gennaio 2004
 
 stecaliciuri@hotmail.com
 
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