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              Mercati finanziari e giustizia 
              amministrativadi Massimo Lo Cicero
 
 La Consob è l’autorità indipendente che vigila sui mercati 
              mobiliari per garantire l’efficienza del loro funzionamento: 
              nell’interesse di tutte le parti interessate – risparmiatori ed 
              imprese – che ambiscono ad ottenere quel risparmio per finanziare 
              i propri progetti di espansione. Una decisione della Consob è 
              stata platealmente sconfessata da una sentenza della giustizia 
              amministrativa: il Tar ha accettato il ricorso del gruppo Pirelli 
              al quale la Consob aveva detto di consolidare i propri bilanci con 
              quelli del gruppo Telecom: essendo, di fatto, il gruppo di 
              controllo dell’impresa che eroga servizi di telecomunicazione. La 
              motivazione del Tribunale amministrativo arriva pochi gironi dopo 
              la relazione annuale del professor Spaventa, il presidente della 
              Consob, che aveva segnalato come la diffusione della figura 
              dell’azionista di comando fosse stata una caratteristica, nella 
              recente dinamica della struttura finanziaria, dell’industria 
              italiana.
 
 Questa concentrazione del comando non viene considerata da 
              Spaventa una circostanza in sé preferibile, o meno, a quella di un 
              azionariato diffuso. Il punto è che, se esiste comando, il mercato 
              deve essere consapevole delle conseguenze di questo comando, in 
              termini di responsabilità del valore da creare per chi comanda. 
              Inoltre, se esiste comando, le decisioni di chi esercita il 
              comando devono essere adeguate all’evolversi dell’ambiente esterno 
              all’impresa. Sia l’azionista di comando che gli azionisti diffusi 
              sono da giudicare caso per caso. Certo è, tuttavia, che se esiste 
              un azionista di comando il controllo è meno contendibile. Perché 
              il comando si cede per scelta di un unico soggetto o in caso di 
              clamoroso dissesto. Se, invece, l’azionariato è diffuso, il 
              piccolo azionista può votare con i piedi, cedere le proprie azioni 
              separatamente dagli altri ed andare via dalla platea societaria. 
              In questo modo la società può essere scalata da chi si offra di 
              raccogliere le singole decisioni di tanti azionisti. Il mercato, 
              di conseguenza, domina la formazione dei gruppi di comando: nel 
              caso degli azionisti unici è più chiara la responsabilità di 
              ultima istanza ma è anche più rigido ed autoreferente il sistema 
              degli accordi che governa il mercato, attraverso le intese tra gli 
              azionisti di comando.
 
 Sulla base di questi motivi, la Consob aveva chiesto a Pirelli di 
              presentare una situazione economica e patrimoniale consolidata del 
              gruppo controllante, la Pirelli medesima, e del gruppo 
              controllato, la Telecom: perché gli azionisti della Pirelli 
              avessero contezza del complesso patrimoniale e finanziario, del 
              quale hanno comprato i diritti di ultima istanza sul controllo. Il 
              Tar ha bocciato questa richiesta per motivi essenzialmente 
              procedurali. Il tribunale non ha condiviso la circostanza che in 
              situazioni simili fosse stato diverso il comportamento 
              prescrittivo della Consob. Ma, soprattutto, il tribunale ha 
              giudicato che la procedura con cui si è giunti alla decisione 
              avrebbe visto la partecipazione attiva dei dirigenti della Consob 
              e non solo dei commissari della stessa.
 
 La storia in questione mostra alcuni tratti singolari del rapporto 
              tra autorità indipendenti e mercati in Italia. Le autorità 
              indipendenti non difendono le parti in causa ma i beni pubblici: 
              la reputazione dei mercati finanziari, il diritto alla trasparenza 
              e alla correttezza delle informazioni, l’efficienza del processo 
              di formazione nel prezzo dei titoli. La Consob non tutela i 
              diritti individuali dei risparmiatori e degli emittenti: tutela il 
              mercato. Perché se il mercato è in grado di funzionare, è lo 
              stesso mercato a rappresentare una garanzia per gli attori che 
              decidono di partecipare alle transazioni. La Consob, insomma, non 
              è un tribunale cui si chiede giustizia per il proprio diritto 
              quando esso venga leso. In questo caso, invece, la Pirelli ha 
              presentato un ricorso contro la richiesta di Consob ad un 
              tribunale amministrativo e, quest’ultimo, è intervenuto 
              esercitando la propria giurisdizione sul comportamento 
              dell’autorità indipendente. Dunque, è come se il fatto che la 
              tutela del mercato sia un bene pubblico qualifichi formalmente la 
              Consob come un ufficio dello stato: perché i beni pubblici non 
              possono non essere prodotti dallo stato.
 
 La costituzione delle autorità indipendenti, al contrario, nasce 
              dalla percezione che lo stato non può garantire l’esistenza dei 
              mercati come garantisce la difesa nazionale: con una propria 
              organizzazione. Ma deve demandare quel compito ad una autorità 
              terza: diversa e distinta da tutti gli interessi in gioco, anche 
              dagli interessi dello stato stesso che, in certi casi, potrebbe 
              esso stesso minacciare l’efficienza del mercato. Il tribunale ha 
              accolto il rifiuto della Pirelli di aderire all’invito della 
              Consob, ma non si è pronunciato sul merito del problema: non ha 
              detto se il controllo della Pirelli su Telecom esista, come 
              ritiene la Consob, o meno. Il tribunale ha detto che era viziato 
              il procedimento con cui Consob aveva assunto la decisione di 
              chiedere quel consolidamento, che avrebbe mostrato le conseguenze 
              contabili del controllo presunto della Pirelli sulla Telecom.
 
 Con tutto il rispetto siamo di fronte ad un sistema che arranca. 
              Senza entrare nel merito in poche righe, basta pensare che ora le 
              imprese ed i risparmiatori, gli attori del mercato, sono ancora 
              più confusi. Tre mesi prima non sapevano se si dovessero 
              consolidare o meno i conti dei due gruppi perché non era chiaro se 
              esisteva o meno il controllo. Ora, dopo che la Consob aveva 
              espresso la propria opinione, un tribunale afferma che 
              quell’espressione di volontà era viziata nella forma. Ma la 
              Pirelli controlla la Telecom? Dopo la sentenza, rispondere a 
              questa domanda è ancora più difficile e, dunque, l’incertezza è 
              aumentata: con grave danno per la reputazione del mercato e 
              dell’ordinamento che dovrebbe tutelarlo. Includendo nel concetto, 
              metagiuridico, di ordinamento l’ambiguo confine tra giustizia 
              amministrativa ed autorità indipendenti.
 
 12 aprile 2002
 
 maloci@tin.it
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