Lodo Schifani. Se la regola è per tutti non è anticostituzionale
di Vittorio Mathieu

Parecchi Soloni sono necessari per giudicare se una legge ordinaria confligga o no con la Costituzione. Eppure, nonostante la loro indiscutibile competenza, non sempre si trovano d’accordo. Non lo sono stati, ad esempio, sul cosiddetto lodo Maccanico o Schifani. Il difetto deve stare nel modo di porre il problema e conviene indagarlo. L’articolo della Costituzione con cui è più probabile che una legge entri in conflitto è il numero. 3, che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Prendiamo allora la legge sulla coscrizione obbligatoria, che vigeva al tempo in cui la Costituzione fu approvata. Essa obbligava i maschi a prestare servizio militare e impediva alle femmine di fare altrettanto: dunque applicava una discriminazione fondata palesemente sul sesso. Per decenni, tuttavia, la legge rimase in vigore e nessuno sollevò un dubbio sulla sua costituzionalità, attraverso un giudice ordinario , sebbene la legge creasse un fardello molto pesante sulle spalle dei maschi che non fruissero di speciali esenzioni. Si dice: le norme costituzionali possono ammettere eccezioni, purché previste dalla Costituzione stessa. Che una legge ammetta eccezioni è ovvio, purché confermino la regola. Che si tratti o no di una legge costituzionale è indifferente. Se pero’ l’eccezione non confermasse la regola sarebbe contraddittoria con essa: ed è noto che da una contraddizione si può trarre legittimamente qualsiasi conclusione. Ciò renderebbe la legislazione impossibile. Anche la Costituzione, se contenesse una contraddizione, si presterebbe a qualsiasi uso, e perciò non esisterebbe.

Non si vede insomma, perché una legge, costituzionale o ordinaria che sia, non dovrebbe concedere una immunità a chi si trovi in particolari condizioni (come infatti avviene per il presidente della Repubblica, salvo che per alcuni reati, o per i membri del Parlamento per alcuni provvedimenti). Una partoriente ad esempio non va tenuta in carcere, anche se ogni altra circostanza renderebbe ciò obbligatorio. L’articolo 3 va letto, dunque, per quel che vuol dire. Esso vieta quella che si chiamava la “accezione delle persone”, cioè il trattare Tizio diversamente da Caio perché, poniamo, uno è di famiglia nobile e l’altro no. La differenza di trattamento deve avere una ragione intrinseca alla norma. Una legge che stabilisse l’immunità per il capo del governo quando sia di sinistra e non quando sia di destra (o quando sia biondo e non quando sia bruno, ecc) sarebbe effettivamente anticostituzionale. Anzi sarebbe illecita anche in assenza di qualsiasi costituzione scritta. Ma che la legge stabilisca cose diverse per i padri e per i figli, che vieti l’accesso a certe carriere a chi non è laureato, e simili, non ha nulla a che vedere con l’eguaglianza sancita dall’articolo 3, perché quelle differenze riguardano la fattispecie, non chi si trovi in questa o in quella condizione.

Se si legge altrimenti l’articolo 3, si troverà sempre che la legge discrimina. Allora, come i ragazzini che si sentono defraudati quando perdono gridano “Non vale”, ci troveremmo tutti, di fronte a qualcosa che non ci piace, a gridare di continuo, con Gavino Angius, “è incostituzionale”.

16 gennaio 2004