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        Unione Europea. Come regolare il diritto di 
        scioperodi Vittorio Mathieu
 
 Una delle questioni giuridiche da affrontare più presto a livello 
        comunitario è il diritto di sciopero: se non è regolato in modo uniforme 
        dà luogo a un "dumping sociale". La questione non è di pertinenza del 
        solo diritto del lavoro: coinvolge problemi di diritto civile, e perfino 
        di diritto penale, perché certe forme di lotta ledono, non solo 
        l'interesse comune, ma le stesse persone. Nell'ultimo secolo, in realtà, 
        lo sciopero è divenuto più che altro un rituale, quasi obbligatorio, 
        anche quando si sa che non deciderà nulla. Esso precede o accompagna la 
        concertazione tra le parti sotto la mediazione del governo, allo scopo 
        di allontanare il sospetto che i rappresentanti di imprenditori e 
        lavoratori in realtà siano già d'accordo, e che la vertenza si riduca a 
        una sceneggiata.
 
 Non ricordo un solo sciopero proclamato e condotto a tempo 
        indeterminato: eppure, si dovrebbe poter ipotizzare che le parti non 
        raggiungano un'intesa. Il fatto è che i lavoratori sanno di essere i 
        primi a pagare i costi di uno sciopero troppo lungo, e gli industriali 
        sanno che per loro non sarà pericoloso cedere, perché, essendo i 
        contratti collettivi e nazionali, non ci sarà una concorrenza pronta a 
        trarre vantaggio. Salvo che, appunto, la concorrenza non sia tra nazioni 
        con legislazioni diverse. Insomma, si parla di liberismo, ma nulla è 
        così attuale come l'economia corporativa. Vi sono, tuttavia, due 
        situazioni simmetriche, in cui la concertazione non può dar frutto, 
        perché non c'è un equilibrio di forze: la situazione in cui una 
        minoranza compatta, come i controllori di volo, è praticamente 
        insostituibile. E quella in cui la forza sindacale è troppo debole per 
        contrattare: come nel caso degli addetti alle pulizie delle Fs di 
        qualche settimana fa.
 
 Nel primo caso possono aversi forme di ricatto che la regolamentazione 
        del diritto di sciopero non riesce ad evitare: in questi casi si 
        dovrebbe poter escludere lo sciopero in sede di contratto; e ciò 
        richiederebbe una rinascita della libertà contrattuale. Nel secondo 
        caso, al contrario, gruppi di lavoratori che non trovano altre forme di 
        lotta efficaci sono tentati di far pressione mediante veri e propri 
        reati, quali l'occupazione delle stazioni ferroviarie. In questo caso le 
        sanzioni penali vanno irrogate, ma sono deboli e tardive: la difesa 
        dell'ordine pubblico non è di pertinenza delle procure, bensì di 
        questori e prefetti. In queste materie le legislazioni dei singoli stati 
        sono molto difformi, e uniformarle per lo meno in sede europea sarebbe 
        ancor più utile che stabilire una moneta comune.
 
 7 giugno 2002
 
 
 
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