Il federalismo tedesco: un modello cooperativo
di Giovanni Boggero
[21 dic 07]
Quando in Europa si parla di federalismo, si pensa
innanzitutto alla Germania, uno Stato che affonda le proprie
radici storiche prima ancora che costituzionali
nell'autonomia territoriale. Dal Sacro Romano Impero in poi,
il destino di questo paese, inizialmente concepito solamente
come spazio germanofono, è sempre stato quello di rimanere
estraneo alle soluzioni centralistiche dello Stato
nazionale, godendo di un forte decentramento regionale e
culturale. Solo quando la Prussia accrebbe la propria
influenza politica, le cose cominciarono a cambiare:
fu allora Otto von Bismarck, tramite un'unificazione
avvenuta con il "ferro e con il sangue", a conculcare le
libertà regionali, sovrapponendo in maniera molto ambigua il
governo della Prussia - che contava circa il 70 per cento
degli abitanti dell'Impero - al governo del Reich. Dopo la
parentesi del nazismo, che certo non lasciò alcun margine di
intrapresa ai Länder, ma che anzi impose il suo rigido
centralismo, la Legge fondamentale del 1949 restituì
l'autodeterminazione agli Stati regionali i cui interessi
venivano espressi, oltre che nei rispettivi Landtage, nel
Bundesrat, la Camera alta, nel tentativo di trovare un
contrappeso al potere della federazione. I rappresentanti di
quest’ultima, non semplici delegati di parlamenti regionali
ma deputati eletti dai cittadini, si radunarono nel
Bundestag, la Camera bassa. Con la riunificazione tedesca
del 1990, il funzionamento di un federalismo basato su
questo dualismo bicamerale, si è fatto via via più
farraginoso tanto che su di esso sono stati espressi i
giudizi più disparati: da una parte chi ha sostenuto
l'inadeguatezza dell'eccessivo particolarismo regionale
parlando della Germania come di uno "Stato unitario
camuffato", dall'altra parte chi, invece, ha giudicato la
Bundesrepublik Deutschland come una nazione dalla "mera
facciata federale", al di là della quale si erge
incontrastato il dominio dispotico dello Stato centrale.
Dove sta la verità?
Anche dopo la riforma varata dalla Grosse Koalition nel 2006
non c'è chiarezza su questo punto. Il federalismo tedesco si
caratterizza essenzialmente per il fatto di essere un
federalismo di tipo esecutivo. Il Bundesrat interviene
infatti su quelle leggi approvate dal Bundestag riguardanti
l'organizzazione e il procedimento amministrativo per la
loro esecuzione locale. Nulla di più. Il Bundesrat non
esercita quindi alcuna funzione legislativa, in mano invece
ai singoli parlamenti regionali, ma si serve di un vero e
proprio diritto di veto per bloccare le leggi provenienti da
un governo nazionale di colore politico solitamente opposto.
Questo intreccio di competenze tra organi, sostanzialmente
ispirato ad una "legislazione di accordo", ha portato negli
anni all'affermarsi di una logica perversa secondo la quale
il Bundestag, portatore di istanze
politiche contrapposte a quelle del Bundesrat, doveva
necessariamente scendere a compromessi con l'altra camera
che, di fatto, ostacolava la maggioranza parlamentare nella
realizzazione del proprio programma. La riforma è
intervenuta proprio su questo aspetto, tentando di ridurre
il numero di materie sulle quali è necessario il consenso
del Bundesrat. Con la revisione costituzionale, il potere
federale risulta dunque ampliato, il ruolo del Bundesrat,
che interverrà soltanto in circa il 30 per cento dei casi,
fortemente diminuito. A tale soluzione più accentratrice, la
nuova disciplina ha affiancato un diritto dei Länder di
legiferare in deroga nei primi sei mesi dall'approvazione
per le materie affidate alla legislazione concorrente. Nel
caso in cui, però, l'oggetto del contendere sia materia di
assoluta rilevanza nazionale (si pensi al capitolo relativo
alla tassazione universitaria) la deroga del Bundesrat non
sarà possibile, ma qualora esso ne faccia richiesta, il
provvedimento dovrà passare al vaglio dell'organo
territoriale, che potrà quindi esercitare nuovamente il suo
veto. Ecco quindi che la riforma, la più imponente dal 1949,
è consistita in realtà in un sostanziale dare e togliere, in
un funambolico riequilibrio di poteri, non certo in un'opera
indirizzata al cambiamento e all'innovazione.
Altro importante nodo da sciogliere era quello relativo alle
competenze: per definire esattamente che cosa fosse di
pertinenza del Bund (ovvero della Federazione) e che cosa
dei Länder, si è brutalmente deciso di eliminare la
cosiddetta Rahmengesetzgebung, ossia la legislazione quadro
(che, come la italiana "concorrente", affidava la
legislazione di principio allo Stato centrale e quella di
dettaglio alle regioni) in parte lasciando l'intera
competenza ai Länder, in parte trasferendo alcune materie o
parti di esse alla legislazione federale esclusiva. Ecco che
il Bund avrà perciò competenza esclusiva nella disciplina di
armi, esplosivi, assistenza agli invalidi e ai caduti, nel
settore dell'energia nucleare, per le anagrafi e documenti
di identità, per la tutela del patrimonio culturale tedesco
e per la difesa del territorio dal pericolo del terrorismo
internazionale. Ai Länder, oltre alle ormai classiche
prerogative sull'apertura dei negozi e sui mercati, viene
inopinatamente trasferita l'esecuzione in materia penale e
la retribuzione e il trattamento previdenziale di pubblici
impiegati non federali e della magistratura regionale: un
vero e proprio passo avanti, da questo punto di vista, verso
la costruzione di un federalismo di tipo competitivo.
Completamente rivoluzionata è stata anche la legislazione di
tipo concorrente, espressione dal significato assai diverso
dall'equivalente italiano, che consiste nella possibilità
lasciata ai Länder di intervenire su una determinata materia
qualora non abbia già legiferato il Bund. Tale modifica è
avvenuta a partire dalla rimodulazione della
cosiddetta clausola di necessità: prima della riforma il
Bund aveva il diritto di legiferare in tutte le materie
concorrenti allorquando si presentasse la necessità di
garantire uguali condizioni su tutto il territorio
nazionale. Ora l'intervento centrale risulta incondizionato,
e perciò accresciuto, in settori quali la caccia, la
protezione della natura e del paesaggio, la gestione del
territorio e delle acque, l'ammissione all'università e gli
esami universitari.
Per le materie per le quali è prevista ancora una clausola
di necessità ed elencate all'articolo 74 (tra di esse
legislazione economica ed assistenza pubblica), è concessa
l'opportunità ai singoli Länder di fare ricorso alla Corte
Costituzionale per far dichiarare che, in merito ad un
determinato provvedimento, non sussiste più la necessità di
una disciplina legislativa unitaria adottata ai sensi di
questa clausola di necessità. Anche in questo caso notiamo
come la riforma sia il risultato di numerosi colpi al
cerchio e altrettanti colpi alla botte, di un incontro
insomma tra due visioni contrapposte: l'una più
accentratrice - che consegna maggior potere nelle mani della
Federazione - e l'altra più decentrante che considera la
possibilità di un più intenso intervento regionale. Entrambe
le posizioni erano infatti presenti in maniera molto
eterogenea nei due partiti (i cristiano democratici della
Cdu e i socialdemocratici dell'Spd) che hanno varato la
revisione. Nulla si è fatto invece sul fronte finanziario,
dove il federalismo fiscale competitivo è ancora in gran
parte un miraggio, dato che ai Länder rimane sì la
prerogativa sulle imposte locali sui consumi ma il sistema
tributario attuale, molto uniforme e incapace di garantire
un'autonomia adeguata, resta invariato. E’ stato anche
confermato quel sistema di perequazione finanziaria (il
Solidarpakt II) volto a trasferire aiuti dalle regioni
economicamente più forti (il Baden Wuttemberg e la Baviera,
ad esempio) alle regioni più deboli dell'Est, attraverso
specifici programmi di sussidio, approvati al momento della
riunificazione per garantire la ricostruzione dei Länder
orientali. Nella riforma è stato ribadito che prima o poi
questi aiuti dovranno cessare (come prevede un articolo del
Grundgesetz stesso) e che il loro utilizzo dovrà
essere soggetto ad un controllo da eseguire ad intervalli
regolari. A tal proposito il Bundestag, il Bundesrat e il
governo avranno da questo momento un poi il diritto
ufficiale di essere informati circa l'attuazione delle
misure e lo stato dei miglioramenti. Un passo in avanti, in
tal caso, verso una più completa autodeterminazione locale,
sebbene il federalismo tedesco rimanga, anche dopo la
riforma, un federalismo a solide basi cooperative.
(c)
Ideazione.com (2006)
Home
Page
Rivista |
In
edicola |
Arretrati
| Editoriali
|
Feuilleton
| La biblioteca
di Babele | Ideazione
Daily
Emporion | Ultimo
numero | Arretrati
Fondazione |
Home
Page | Osservatorio
sul Mezzogiorno | Osservatorio
sull'Energia |
Convegni
|
Libri
Network |
Italiano
| Internazionale
Redazione |
Chi
siamo | Contatti
| Abbonamenti|
L'archivio
di Ideazione.com 2001-2006